Confidi o Consorzi Fidi

I Consorzi Fidi o Confidi nascono come espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell'Industra, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, basandosi su principi di mutualità e solidarietà. Svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le Imprese nell'accesso ai finanziamenti, a breve, medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive, fornendo agli iscritti non solo agevolazioni circa l'assunzione del credito, ma facendo ottenere tassi più bassi di quelli solitamente applicati, a seguito di precise convenzioni.
L'intervento dei Confidi è sempre richiesto dalle Banche, perché garantiscono il rischio d'insolvenza, nella misura variabile tra il 50% ed il 80%. Esistono particolari procedure secondo le quali la suddetta percentuale di garanzia può arrivare al 100%.
I Confidi favoriscono quindi l'accesso al credito delle piccole e medie imprese PMI (Piccole e Medie Imprese) associate (industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole), raccogliendo fondi tra le stesse e utilizzandoli per rilasciare garanzie collettive a copertura di finanziamenti erogati ai singoli associati, in particoilare dalle Banche.
L'Impresa di conseguenza, oltre ad essere facilitata nell'acquisizione del finanziamento, ottiene maggior credito, condizioni di mercato più competitive e accesso alla concessione in tempi più rapidi. Dal 2007, il regolamento Basilea 2, per le PMI, disciplina le nuove regole di accesso al credito e sempre più le Banche, per mitigare il proprio rischio, subordinano la concessione di finanziamenti all'acquisizione di garanzie collaterali, fornite dai Confidi. Le garanzie rilasciate sono ex art. 106 o ex art. 107 del Testo Unico Bancario (T.U.B.).

Studio Finap Assistenza Amministrativa, Vi guiderà nella scelta del Confidi più idoneo alle Vostre esigenze, assistendoVi nell'iter procedurale per l'ottenimento della garanzia richiesta.

 


 

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TIPOLOGIA DEI CONFIDI

Si distinguono tre tipi di Confidi:
1) le Banche di garanzia collettiva fidi:
2) i Confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. (testo unico bancario);

3) i Confidi iscritti nella sezione dell'elenco generale ai sensi dell'art. 155, comma 4, T.U.B..

Mentre i soggetti di cui ai nn. 1) e 2) possono prestare ogni forma di garanzia finanziaria, in quanto soggetti sottoposti a vigilanza, e rilasciare garaanzie ex art. 107 T.U.B., i Confidi iscritti ai sensi dell'art. 155, comma 4, T.U.B., nell'apposita sezione dell'elenco generale, possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, che consiste nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie, e rilasciare quindi garanzie unicamente ex art. 106 T.U.B.. Tali operatori non sono tenuti ad accantonare risorse patrimoniali commisurate alle obbligazioni assunte, con i conseguenti rischi per i beneficiari delle garanzie richieste.