Fideiussioni
La fideiussione è un negozio giuridico medante il quale un soggetto (fideiussore) garantisce un'obbligazione altrui (debitore), obbligandosi nei confronti del creditore a pagare eventuali insolvenze del debitore.
Tre sono i soggetti impegnati nella fideiussione:
- il debitore;
- il creditore;
- il fideiussore che garantisce il debitore verso il creditore.

TIPOLOGIA DELLE FIDEIUSSIONI
CAUZIONI APPALTI PUBBLICI: Provvisorie, Definitive, Anticipazioni del prezzo su contratti, Rata di saldo, Generiche Enti Pubblici.
CAUZIONI PER EDILIZIA: Concessioni edilizie/Oneri di urbanizzazione, Acconti su immobili da costruire, Coltivazione cave.
RIMBORSO PER CREDITI IVA: IVA annuale, IVA infrannuale, Compensazione IVA.
GESTIONE AMBIENTE E RIFIUTI: Iscrizione/rinnovo Albo Gestori Ambientali, Gestioni discariche/rifiuti, Spedizioni transfrontalieri trasporto rifiuti, Ripristino/Bonifiche ambientali delle aree.
ANTICIPAZIONE CONTRIBUTI: Contributi agricoltura Agea, Contributi pubblici statali/regionali, Bandi PON/POR/MIUR, Formazione professionale.
ATTESTAZIONI DI CAPACITA' FINANZIARIA PER ATTIVITA' PROFESSIONALI: Albo Autotrasportatori, Agenzie Pratiche Auto, Centri di Revisione veicoli, Autoscuola, Studi di Consulenza Automobilistica, Istituti di Vigilanza, Agenzie Investigative.
RISCHI TECNOLOGICI: Postuma Decennale per Lavori Pubblici, Postuma Decennale per Privati, C.A.R. (copertura assicurativa per tutti i rischi del costruttore), E.A.R. (copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti dal montaggio di un impianto/macchinario).
DAZI DOGANALI.
CONCESSIONI DEMANIALI: Uso turistico/ricreativo, Concessionarie di riscossione tributi, Iscrizione Albo Spedizionieri, Autorizzazione all'esercizio di mediazione e intermediazione gestione lavoro temporaneo.
LOCAZIONI: Locazioni commerciali/Deposito canoni, Garanzie del corretto Pagamento dei canoni di locazione/Buona conduzione, Locazioni di bandi pubblici.
CESSIONE TRA PRIVATI: Contratti di affari o cessioni, sub appalti pubblici, e privati, permute immobiliari, terreni.
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NORMATIVA DELLE FIDEIUSSIONI
La fideiussione, che rappresenta una delle uniche ipotesi nelle quali il codice definisce la fattispecie, da un punto di vista soggettivo (artt. 1754, 2094 c.c.), è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterale tra fideiussore e creditore e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo.
Il contratto è a forma libera (art. 1325 c.c.) e, di regola, non oneroso, pertanto determina obbligazioni solo a carico del fideiussore (art. 1333 c.c.).
Il fideiussore risponde del debito garantito con tutto il proprio patrimonio, ciò che distingue la fattispecie in esame dai diritti reali di garanzia con i quali si costituisce una garanzia limitata ai soli beni su cui è costituito il privilegio (art. 2745 c.c.), dati in pegno (art. 2784 c.c.) o sui quali è costituita ipoteca (art. 2808 c.c.).
Carattere fondamentale della fideiussione è la sua accessorietà: in tanto essa esiste in quanto esiste il debito garantito. Da tale principio derivano delle regole, tra le quali, ad esempio, quella per cui la garanzia non può essere data per una somma maggiore rispetto al debito principale o a condizioni più onerose (art. 1941 c.c.).
L'accessorietà può venire meno, però, in alcune ipotesi particolari grazie a delle clausole inserite dalle parti nel contratto, che prendono il nome di clausole di garanzia a prima richiesta. Esse, a loro volta, possono essere clausole che attribuiscono al creditore il diritto a che non gli siano opposte eccezioni da parte del garante prima del pagamento (art. 1462 c.c.), ovvero possono sostanziarsi nel contratto autonomo di garanzia. In quest'ultimo caso, il pagamento va effettuato su semplice richiesta del creditore ed il garante non può opporre alcuna eccezione, né prima né dopo il pagamento.
La fideiussione è valida anche contro la volontà del debitore, ma, trattandosi di contratto, deve esservi il consenso del creditore.
